Codice di riservatezza – NDA
Norme comportamentali che regolano la partnership.
Il presente codice regola la gestione delle Informazioni Riservate che le parti dovessero scambiare durante il rapporto commerciale e l’erogazione dei servizi e prodotti di Baboo Energy Service COmpany srl.
I. Informazioni Riservate
Per “Informazione Riservata” si intendono tutte le informazioni, i dati, le formule, i processi, le procedure, i metodi, le documentazioni, i supporti magnetici ed elettronici, i disegni, i progetti, gli schemi, le specifiche, i prototipi, i risultati di test, le valutazioni, il know-how ed altri diritti di proprietà intellettuale, le licenze, le informazioni circa la ricerca e lo sviluppo, i business plan, gli elenchi fornitori, gli elenchi di clienti e le informazioni circa i clienti e qualsiasi altro materiale direttamente o indirettamente riferito ad attività commerciali, beni, prodotti, processi o prospetti di proprietà delle Parti che vengono comunicate, fornite o osservate dalle Parti direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento, siano esse ricevute dalle Parti stesse o da una qualsiasi persona soggetta ad una relazione contrattuale o fiduciaria con esse, ricevute in forma scritta o di disegno o tramite dimostrazione, o che comunque sono identificate con la dicitura “riservato” o “confidenziale” al momento della divulgazione.
Ad eccezione di quanto sopra, il termine “Informazione Riservata” non include informazioni che:
erano in legittimo possesso di una Parte al momento della descrizione da parte dell’altra purché non comunicate dall’altra Parte laddove, in caso contrario, dette informazioni rientrano a pieno titolo in quanto stabilito nel presente Codice;
erano o diventano di pubblico dominio o parzialmente di pubblico dominio, non in violazione del presente Codice;
erano state ricevute dalla Parte in buona fede da una terza parte senza alcun obbligo di riservatezza verso l’altra Parte;
erano state sviluppate dalla Parte indipendentemente;
sono richieste da un tribunale.
Le Informazioni Riservate vengono fornite “Nello stato di fatto”. Le parti non riconoscono alcuna garanzia, espressa, o altrimenti implicita, per quanto riguarda la precisione o completezza delle informazioni.
II. Obblighi di segretezza
Le Parti non dovranno divulgare alcuna Informazione Riservata in nessun modo e a nessun terzo.
Le Parti dovranno mantenere ogni Informazione Riservata strettamente riservata ed in ogni caso dovranno proteggere tale Informazione Riservata con un impegno non minore di quello con il quale proteggono le proprie informazioni riservate. Le Parti potranno divulgare la Informazione Riservata solamente a quei dipendenti, consulenti e contraenti indipendenti o altri enti che devono avere accesso a tale Informazione Riservata per l‘adempimento degli obblighi stabiliti dai contratti sottoscritti.
Le Parti potranno usare la Informazione Riservata esclusivamente per lo Scopo. Le Parti non potranno usare la Informazione Riservata per utilità propria o di terzi, in particolare il destinatario (ed i suoi dipendenti, consulenti e agenti e non) non deve effettuare il reverse engineering, disassemblare o decompilare i prototipi, i programmi software, i prodotti o altri oggetti che hanno al loro interno le Informazioni Riservate, e che sono forniti ai destinatari che altresì non devono inserire le informazioni riservate in qualsiasi brevetto o deposito della proprietà intellettuale in tutto il mondo, a meno che specificamente ed esplicitamente concordato diversamente per iscritto.
Le Parti dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza della Informazione Riservata sia preservata tra i suoi dipendenti, consulenti e contraenti indipendenti o altri enti, e dovrà essere responsabile per il mantenimento di tale segretezza durante tutto il periodo del loro impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo per un periodo di 24 mesi.
III. Diritti di Proprietà
Il presente Codice non prevede, in modo esplicito o implicito, nessun diritto o licenza sulla Informazione Riservata, né sui diritti di proprietà intellettuale delle Parti.
Le Parti non potranno depositare nessuna domanda di diritto di proprietà intellettuale che si riferisca alla Informazione Riservata ricevuta o a parte di essa.
Tutti i materiali ivi inclusi senza limitazioni: elenchi, supporti magnetici ed elettronici, documenti, disegni, bozze, progetti che contengono Informazioni Confidenziali, forniti da ciascuna Parte all’altra sono e restano di proprietà della Parte che li ha inviati.
Parimenti restano proprietà della parte che li ha inviati tutti i materiali derivati ottenuti indipendentemente o congiuntamente durante la fase precontrattuale.
Ciascuna Parte non dovrà riprodurre nessuna Informazione Riservata senza il previo consenso scritto dell’altra.